Interessa gli agricoltori
La Pac, Politica Agricola Comune, regolata dall’Unione Europea, prevede, in regime di Condizionalità (spieghiamo più avanti di cosa si tratta), il mantenimento della copertura dei terreni nei periodi più sensibili che in Italia va da inizio autunno fino a metà primavera. La copertura del suolo permette di limitare o evitare i fenomeni della lisciviazione di elementi nutritivi, in particolare dell’azoto, dell’erosione e della riduzione della sostanza organica nel suolo.
La norma si applica a tutti i terreni agricoli (seminativi e colture permanenti), tranne quelli dotati di protezione artificiale come serre o tunnel. Per soddisfare questo obbligo l’agricoltore deve attuare una delle seguenti azioni: 1) mantenere la copertura vegetale, spontanea o seminata, per 60 giorni consecutivi dal 15 settembre al 15 maggio dell’anno successivo; 2) lasciare in campo residui della coltura precedente negli stessi tempi con esecuzione di fascia tagliafuoco. Possono esistere deroghe all’impegno in caso di condizioni climatiche anomale, in presenza di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi che prevedono terreno nudo, semina di colture a perdere per la fauna, miglioramenti fondiari; il maggese è giustificabile con due lavorazioni dal 1° marzo al 30 giugno. Le Regioni possono modificare l’intervallo 15/9-15/5 in funzione delle caratteristiche territoriali sempre compreso però in questa fascia di tempo. Per info Centro assistenza agricola Coldiretti di zona.
Cos’è la Condizionalità. Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 ha introdotto il regime di Condizionalità in agricoltura, in base al quale il sostegno comunitario alle imprese agricole è subordinato al rispetto degli impegni definiti a livello nazionale e regionale. Il regime di Condizionalità ha l’obiettivo di favorire la corretta gestione agronomica dei terreni, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, il livello minimo di mantenimento dell’ecosistema, la salvaguardia della salute e del benessere degli animali, evitando il deterioramento dell’habitat. Gli impegni sono suddivisi in Criteri di gestione obbligatoria (CGO) e Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Il mancato rispetto determina una riduzione degli aiuti diretti, fino alla loro completa revoca. La Condizionalità è definita dal Regolamento (UE) n.1306/2013 e dal Regolamento n.1307 / 2013 e successive modifiche e integrazioni.