Come ormai noto da anni in agricoltura si usa spargere ammendanti organici per fertilizzare i campi, usando vari prodotti. I gessi e i carbonati di defecazione sono dei prodotti per l’agricoltura qualificati come “correttivi” dalla normativa nazionale sui fertilizzanti, che li definisce come materiali da aggiungere al suolo per modificarne e migliorarne le proprietà chimiche anomale, quali ad esempio il pH e la salinità; • sono prodotti derivanti dal trattamento di diversi scarti di produzione e da rifiuti, principalmente fanghi di depurazione, a cui sono aggiunti coagulanti, calce e acido solforico o ancora di diossido di carbonio, da cui deriva rispettivamente il nome di “gesso” e/o di “carbonato”; • il loro trasporto e utilizzo in agricoltura, cresciuto esponenzialmente sul territorio provinciale nel corso degli ultimi anni, è causa di pesanti molestie, come stanno a dimostrare le numerose segnalazioni di disagi di natura olfattiva dovuti al forte impatto odorigeno avvertito sul territorio.

Per questi motivi il sindaco Chiodi giovedì 13 ha emesso ordinanza nei confronti di tutte le imprese agricole per le modalità di utilizzo: •distribuzione su soli fondi agricoli in produzione, di cui si abbia titolarità d’uso; •immediato interramento del correttivo, da effettuarsi contestualmente allo spandimento; •obbligo di comunicare all’amministrazione comunale, all’Asl, Sisp, all’Arpa e alla Provincia, con un anticipo di almeno dieci giorni, le date e gli orari degli spandimenti allegando: la mappatura dei terreni trattati, la loro superficie catastale e la natura dell’ammendante utilizzato, in modo da poter verificare il rispetto delle buone pratiche agricole e delle prescrizioni comunali; •sospensione degli spandimenti in presenza di brezza in direzione dell’abitato; •relativamente ai registri delle fertilizzazioni ed ai terreni sottoposti a spandimento, per quanto riguarda le zone vulnerabili ai nitrati, il rispetto dei disposti del regolamento regionale del 2007; •la registrazione delle distribuzioni in campo, riportando l’identificativo della particella, la data dello spandimento, la quantità distribuita su ogni coltura. Inoltre, nelle aree insistenti nelle zone vulnerabili da nitrati: • rispetto del massimale di apporto azotato ad ettaro previsto per ciascuna coltura; •per le aziende tenute alla compilazione del piano di utilizzazione agronomica l’inserimento tra i fertilizzanti utilizzati. Infine l’ordinanza fa divieto di: •accumulo sul fondo prima della distribuzione; •utilizzo su fondi innevati, in pendenza, saturi d’acqua o gelati e all’interno delle aree di rispetto ai sensi del piano regolatore vigente; •utilizzo in prossimità di siti sensibili (scuole – aree ludiche e/o sportive o per il tempo libero – R.S.A. – aree cimiteriali); •utilizzo a ridosso dell’abitato urbano, avendo cura di rispettare una distanza minima, con fasce di rispetto: a) non inferiori a 100 ml. attorno a zone abitate, edifici residenziali e produttivi/ da edifici/aree utilizzati per lo svago, b) non inferiori a 50 ml. da edifici residenziali/rurali isolati; •distribuzione entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio (sono esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale ed entro 10 metri di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali); •transito del materiale nei centri abitati se trattasi di mezzo di trasporto pesante (autotreni) o, in caso di impossibilità di utilizzo di percorsi alternativi, fasce orarie di transito prestabilite di prima mattina ed in tarda serata; •spandimento nelle giornate di sabato e domenica e negli altri giorni festivi; nelle sole zone vulnerabili da nitrati divieto di spandimento in periodo invernale (90 giorni a partire dal 15 novembre).