Il Tar blocca l’ampliamento del cimitero: manca il Piano Regolatore Cimiteriale

Il Tar Piemonte ha annullato la parte di Piano Regolatore generale del comune che prevede l’ampliamento del cimitero cittadino. La vicenda trae origine nel 2021 quando la giunta “Chiodi 1” ha approvato una variante al Prg e una proposta tecnica finalizzate all’ampliamento del cimitero (intervento 32) e alla creazione di un ulteriore parcheggio (intervento 33). Contro questi atti ha presentato ricorso un proprietario di terreni vicini al cimitero lamentando una serie di violazioni. Innanzitutto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la mancata motivazione da parte dell’amministrazione, la carenza di pareri vincolanti di Arpa e Asl e la mancata adozione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Bordate di rosso le aree oggetto di ampliamento

Il Tar nella sua sentenza depositata il 9 ottobre scorso ha ritenuto fondato il ricorso accogliendo il primo ed il quarto motivo di ricorso. Nello specifico l’ampliamento del cimitero ed il connesso vincolo a parcheggio rappresentano “opere connesse che si risolvono nella previsione di una sostanziale ablazione delle aree interessate, destinate all’unica funzione pubblica cimiteriale ed incidenti su uno spazio limitato”, un vero e proprio vincolo espropriativo. Pertanto l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del comune ha precluso al ricorrente di attivare la necessaria garanzia del contraddittorio. Per quanto riguarda la mancata motivazione il Tar ha dato ragione al comune in quanto in materia urbanistica le osservazioni del privato hanno una funzione collaborativa che in caso di rigetto non obbliga l’amministrazione ad una motivazione; per quanto riguarda i pareri di Arpa e Asl possono essere acquisiti in sede di autorizzazione dell’intervento edilizio. Centrale invece è il quarto punto, relativo alla mancata adozione del Piano Regolatore Cimiteriale. Per legge ed in forza di una delibera del Consiglio regionale del 2015 il Prc è obbligatorio: non si tratta di uno strumento attuativo del Prg, al quale non è subordinato, ma è “un atto di pianificazione distinto e speciale, previsto da una normativa settoriale, che risponde, oltre che a finalità di pianificazione dell’assetto del territorio, ad esigenze di carattere igienico-sanitario”. É quindi uno strumento a monte della variante del Prg che prevede l’ampliamento del cimitero. Per questi motivi il Tar ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento delle due delibere, limitatamente agli interventi 32 e 33, condannando il comune a liquidare le spese di lite pari a 3.000 euro.

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